Introduzione 

La disciplina fiscale riguardante le Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro (di seguito per brevità SSD), previste dall’art. 90 della legge 289/2002, presenta due principali argomenti di confronto in dottrina.

Una parte della dottrina sostiene che le SSD, per poter beneficiare delle normative fiscali di favore previste per le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD), devono includere nei propri statuti due specifiche clausole:

– la clausola del “voto capitario” (o “voto per testa”);

– la clausola dell’intrasmissibilità della quota per atto tra vivi.

Tale impostazione fonda le proprie ragioni sul presupposto chele agevolazioni fiscalisiano condizionate alla presenza negli statuti, sia per le ASD che per le SSD, di tutte le clausole previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR, tra le quali anche appunto la clausola del “voto per testa” e dell’intrasmissibilità della quota per atto tra vivi.

Un’altra parte della dottrina, invece, sostiene che le norme tributarie agevolative previste per le ASD si estendano anche alle SSD senza la necessità dell’inclusione negli statuti di quest’ultime delle due predette clausole.

In altri termini le SSD che prevedono nel proprio statuto l’attribuzione del “voto proporzionale” alle quote di partecipazione dei singoli soci nonchè la libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi, possono beneficiare di tutte le disposizioni fiscali agevolative previste per le ASD – dalla legge 398/1991 alla “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR – relativamente alle entrate provenienti da propri “tesserati”.

In questo approfondimento si evidenziano le ragioni a sostegno di quest’ultima tesi.

 

Capitolo 1

 

  • 1. LA GENESI DELLE SSD quale fondamento della differenziazione statutaria rispetto alle ASD pur nella equiparazione fiscale: L’ART.90 DELLA LEGGE 289/2002

 

Fino al 2002, la gestione delle attività sportive dilettantistiche era di prevalente appannaggio delle associazioni.  Anche altre organizzazioni giuridiche (società di persone, società di capitali) potevano – possono tuttora – svolgere attività sportive dilettantistiche, ma ad esse non vengono e non venivano riconosciuti i benefici fiscali concessi alle ASD, quali appunto, tra l’altro, la “decommercializzazione” dei corrispettivi provenienti dai propri associati e le agevolazioni previste dalla legge 398/1991, limitando così l’appeal alla scelta di queste altre formule societarie.

La scelta del legislatore del 2002 di “aprire” con enfasi la porta alla diffusione nello sport dilettantistico di formule societarie più stabili e “codificate”, quale quella della società di capitali, si è evidenziata con la legge 289 (la legge finanziaria del 2003) e specificamente con l’art. 90.

È doveroso subito chiedersi cosa abbia spinto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico la figura della “società sportiva dilettantistica di capitali senza scopo di lucro”.

La risposta è da rinvenirsi proprio negli elementi differenziali sussistenti tra le società di capitali e le associazioni.

Le società di capitali godono della limitazione delle responsabilità dei soci ed inoltre fondano la propria governance su un rapporto non egualitario tra i soci stessi. Anche gli amministratori delle società di capitali hanno una maggior tutela rispetto agli amministratori di una ASD, si pensi solo all’automatica illimitata e solidale responsabilità di “chi ha agito” per l’ASD, prevista dall’art. 38 del codice civile per le associazioni non riconosciute che testualmente cita “delle  obbligazioni  stesse  rispondono  anche  personalmente  e solidalmente   le  persone  che  hanno  agito  in  nome   e   per   conto dell’associazione“.

In questi elementi si individua la ratio dell’art. 90 della legge 289/2002 riguardo alla “nascita” delle società sportive dilettantistiche di capitali (srl, spa) e specificamente nell’intento del legislatore di porre una limitazione della responsabilità e di fornire strumenti di governance non attribuibili a tutti gli associati in maniera diffusa e paritaria (come nelle associazioni), ma ai soli “soci” apportatori dei capitali e in misura proporzionale agli apporti di ciascuno di essi, secondo lo schema classico di funzionamento delle stesse società di capitali.

Infatti le società di capitali già esistevano ed erano puntualmente disciplinate dal codice civile.

Cosa mancava allora affinché le stesse si potessero affermare nello sport dilettantistico? Mancava solo l’ultimo elemento di appeal rappresentato, appunto, dalle “agevolazioni fiscali”.

Ecco allora che il legislatore del 2002 non ha fatto altro che unire i tre punti (responsabilità limitata –governance non democratica – agevolazioni fiscali) e prevedere espressamente che le società sportive dilettantistiche di capitali potessero “godere” dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive,  fino ad allora naturali gestori dello sport dilettantistico.

 

Si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 90 della legge 289/2002, nell’attuale versione, al fine di agevolare la lettura del presente approfondimento:

 

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,  e  successive modificazioni,  e  le  altre   disposizioni   tributarie   riguardanti   le associazioni sportive dilettantistiche  si  applicano  anche  alle  società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza  fine  di lucro.    2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo  1,  comma  1, della legge 16 dicembre 1991, n.  398,  come  sostituito  dall’articolo  25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.    3. Al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) all’articolo 81, comma 1, lettera m),

[OGGI art. 67, comma 1, lett. m)] è  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Tale  disposizione  si  applica  anche  ai  rapporti  di collaborazione     coordinata     e     continuativa      di      carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale  resi  in  favore  di società e associazioni sportive dilettantistiche.»;       b) all’articolo 83, comma 2, [OGGI art. 69, comma 2,] le parole:  «a  lire  10.000.000»  sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».    4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di  promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad  operare  la  ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle  società  e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600.    5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione   delle   società   e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.    6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,  in fine, le  seguenti  parole:  «e  dalle  federazioni  sportive  ed  enti  di  promozione sportiva riconosciuti dal CONI».    7. All’articolo 13-bis, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo  le  parole:  «organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono  inserite  le  seguenti:  «e  le società e associazioni sportive dilettantistiche».    8. Il corrispettivo in  denaro  o  in  natura  in  favore  di  società, associazioni  sportive  dilettantistiche   e   fondazioni   costituite   da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni  sportive  scolastiche  che svolgono attività nei  settori  giovanili  riconosciuta  dalle  Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione  sportiva  costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non  superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine  o dei prodotti del soggetto erogante  mediante  una  specifica  attività  del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917.    9. Al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) all’articolo 13-bis, comma 1,  la  lettera  i-ter)  è  sostituita dalla seguente:          «i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per   un   importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore  a  1.500  euro,  in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o  ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;       b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.    10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo  81, comma 1, lettera m) [OGGI art. 67, comma 1, lett. m)], del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.    11. All’articolo 111-bis, comma 4, [OGGI art. 149, comma 4],, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «ed  alle associazioni sportive dilettantistiche».    11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la  pubblicità,  in  qualunque modo realizzata  negli  impianti  utilizzati  per  manifestazioni  sportive dilettantistiche  con  capienza  inferiore   ai   tremila   posti,   è   da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto  del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  in  rapporto  di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato. (2)    12. Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito il  Fondo  di  garanzia  per  i  mutui   relativi   alla   costruzione,   all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa  l’acquisizione  delle  relative  aree,  da  parte  di  società  o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato  chepersegua, anche indirettamente, finalità sportive.    13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo delegata per  lo  sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può  prestare  garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi  apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici (3).    14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo  gratuito  dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata (4).    [15. …]    16. La  dotazione  finanziaria  del  Fondo  è  costituita  dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della  legge  24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati  al CONI a norma dell’articolo  6  del  decreto  legislativo  14  aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza.    17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione  sociale  la  finalità  sportiva  e  la  ragione  o  la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:       a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;       b)  associazione  sportiva  con  personalità  giuridica  di  diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;       c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo  le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le  finalità  di lucro.    18.  Le  società  e  le  associazioni  sportive   dilettantistiche   si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro  essere  indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:       a) la denominazione;       b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di  attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;       c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;       d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i  proventi  delle attività non possono, in nessun caso, essere  divisi  fra  gli,  associati, anche in forme indirette;       e)  le  norme  sull’ordinamento  interno  ispirato  a  principi   di democrazia e di uguaglianza dei diritti di  tutti  gli  associati,  con  la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte  salve  le  società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società  di  capitali  o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;       f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;       g) le modalità di scioglimento dell’associazione;       h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in  caso di scioglimento delle società e delle associazioni.    18-bis. È fatto divieto  agli  amministratori  delle  società  e  delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima  carica  in altre società o associazioni sportive  dilettantistiche  nell’ambito  della medesima federazione sportiva o disciplina associata  se  riconosciute  dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un  ente di promozione sportiva.    18-ter. Le società e le  associazioni  sportive  dilettantistiche  che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in  possesso  dei requisiti di cui al comma 18,  possono  provvedere  all’integrazione  della denominazione  sociale  di  cui  al  comma  17  attraverso  verbale   della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci.    19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi  delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo  2000,  n.  78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.    [20. …]    [21. …]    [22. …]    23.  I  dipendenti  pubblici  possono  prestare  la  propria  attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive  dilettantistiche,  fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli  obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di  appartenenza.  Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera  m) [OGGI art. 67, comma 1, lett. m)],,  del  testo  unicodelle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.    24. L’uso degli impianti sportivi in  esercizio  da  parte  degli  enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve  essere  garantito, sulla base  di  criteri  obiettivi,  a  tutte  le  società  e  associazioni sportive.    25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di  cui  all’articolo  29 della presente legge, nei casi in  cui  l’ente  pubblico  territoriale  non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è  affidata in via preferenziale a società e  associazioni  sportive  dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive  associate  e  Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso  e  previa  determinazione  di  criteri  generali  e  obiettivi   per l’individuazione dei soggetti  affidatari.  Le  regioni  disciplinano,  conpropria legge, le modalità di affidamento.     26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti  sportivi  scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica  e  delle  attività sportive della  scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  10  ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e  associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in  cui  ha  sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

Continua …. la prossima settimana con il capitolo 2

 

Dott. Donato Foresta

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

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