Dopo avere pubblicato la prima parte dell’approfondimento in oggetto . Oggi pubblichiamo il capitolo 2 come promesso ….
- CONDIZIONE PRINCIPALE PER LE SSD PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE ASD è L’ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Il legislatore del 2002 ha, deciso di “incentivare” il ricorso allo strumento organizzativo delle società di capitali nello sport assegnando alle stesse le agevolazioni fiscali previste per le ASD ad una sola condizione: che le stesse non perseguissero un fine lucrativo e quindi non distribuissero gli utili ai soci neppure in forma indiretta.
Questo è, in modo enfatico, quanto lapidariamente ricavabile nell’ouverture dell’art. 90.
Infatti il primo comma dell’art. 90 della legge 289/2002 testualmente afferma che:
“1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche
La genesi delle SSD si fonda quindi su una legittimazione di “sostegno fiscale” ove prive di fine lucrativo.
Il legislatore come prima indicazione di fondo evidenzia la possibilità che le disposizioni della legge 398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD possano applicarsi anche alle SSD.
Sembra alquanto evidente che il legislatore stesse pensando alle “agevolazioni fiscali” previste dalle normative e non certo ai contenuti civilistici (clausole statutarie, governance) o di impostazione fiscale (esonero dalla tenuta di registri) o contabili presenti nella legge 398/1991 ed in “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”.
La citazione infatti alla legge 398/1991 non può non richiamare immediatamente alla mente le agevolazioni per IRES, IRAP e IVA anziché le disposizioni di conservazione/numerazione delle fatture passive o agli esoneri dall’emissione di fatture/ricevute.
L’enfasi quindi data dal legislatore ai vantaggi fiscali delle SSD, in apertura della normativa introduttiva delle SSD, conferma la volontà del legislatore stesso non solo di legittimare il ricorso alle società di capitali, ma di incentivarne la costituzione grazie proprio all’estensione ad esse dei benefici fiscali delle ASD.
Nel successivo comma 17 poi si ribadisce la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche per il tramite di società di capitali o cooperative con espressa esclusione di quelle che perseguano fini di lucro a suggello del fatto che, condizione principale per le SSD, per essere beneficiarie dell’estensione delle agevolazioni fiscali delle ASD, sia la “rinuncia” al fine lucrativo, ricollegandosi con quanto indicato al primo comma.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Continua …. la prossima settimana con il capitolo 3
Dott. Donato Foresta
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Viale Francesco Restelli 3 – 20124 Milano
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donato.foresta@5sportconsulting.com
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