è ora di leggere il quarto capitolo del nostro apprezzatissimo approfondimento
4. LE MODIFICHE ALL’ART.90 DELLA LEGGE 2002 INTERVENUTE CON NUOVA LEGGE DELLO STATO NEL 2004
L’assoluta incertezza normativa ed operativa riguardante la normativa dell’art.90 della legge 289/2002 è durata fino a quando non è intervenuto nuovamente il legislatore con propria legge dello Stato per “adeguare” ulteriormente le disposizioni dell’art. 90 stesso.
Infatti con l’art. 4, comma 6-ter, – comma inserito dalla legge di conversione – D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 si è provveduto non solo a modificare il comma 18 dell’art. 90 della legge 289/2002 ma ad introdurre anche gli attuali commi 18 bis e 18 ter.
Il risultato che ne è derivato chiarisce in modo evidente il reale intento del legislatore circa i due elementi di attenzione in questo approfondimento (“assenza del voto capitario” e “libera trasmissibilità della quota di partecipazione” per le SSD).
La versione attuale del comma 18 dell’art. 90 è infatti la seguente:
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Rispetto alla prima versione si noti subito che il legislatore del 2004 non ha demandato il contenuto minimo a nessun successivo intervento regolamentare, ma ha voluto disciplinare direttamente il contenuto minimo attribuendo così forza di legge a tale contenuto.
Inoltre, sempre rispetto alla prima versione:
- a) viene ribadita la necessità di espressa previsione di assenza di fini di lucro;
- b) viene eliminata la previsione della gratuità delle cariche sociali;
- c) viene enfatizzato che il principio di democrazia interna e quello di uguaglianza dei diritti debbano ispirare le norme statutarie che regolano i rapporti tra gli “associati” e quindi, in sostanza, debbano riguardare solo le ASD, in quanto per le SSD devono applicarsi le disposizioni del codice civile in merito all’ordinamento interno (leggi governance).
Questo è quanto riportato alla lettera e) che testualmente appunto indica che gli statuti debbano contenere:
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli “associati”, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.
Cosa ha spinto il legislatore del 2004 ad abbandonare la logica del regolamento per individuare il contenuto minimo degli statuti?
Cosa ha spinto il legislatore del 2004 ad intervenire espressamente stabilendo che per la governance delle SSD ci si dovesse distaccare dai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli “associati”, tipici delle associazioni?
La risposta non può essere null’altro che l’intento di completare il disegno del 2002 di stimolare la diffusione delle SSD nella gestione delle attività sportive dilettantistiche proprio per incentivare maggiormente i privati ad investire nello sport garantendo agli stessi il “controllo” della governance.
Potremmo anche aggiungere che probabilmente il legislatore del 2004 si è reso conto della difficoltà in cui ci si ritrovava, dopo l’originario art. 90 della legge 289/2002, nel predisporre gli statuti delle SSD in assenza di norme regolamentari e in presenza di una normativa del codice civile già presente e strutturata per le società di capitali. Queste difficoltà furono sollevate dai notai e presenti negli studi notarili del 2003 e 2004.
Nello specifico ci si riferisce al “voto proporzionale” delle società di capitali come contraltare al “voto per teste” tipico delle ASD.
La logica di fondo quindi è:
- A) il legislatore del 2002 ha voluto incentivare il ricorso allo strumento delle società di capitali per lo sport dilettantistico;
- B) per tale incentivo ha concesso che alle SSD venissero attribuiti gli stessi benefici fiscali tipici delle ASD a condizione che le SSD rinunciassero a finalità lucrative;
- C) ha previsto per legge un contenuto minimo negli statuti delle SSD in cui si ammetta il “voto proporzionale” e non vi sia nessun richiamo all’obbligodi “intrasmissibilità della quota”.
La specificità di tale normativa attribuisce certamente alla stessa il titolo di “legge speciale“.
Si noti ancora che in nessun punto della “nuova” legge si condiziona l’estensione delle agevolazioni fiscali delle ASD alle SSD al fatto che quest’ultime conformino il proprio statuto alle norme previste dall’art. 148 comma 8 del TUIR.
Se davvero il legislatore avesse voluto porre questa condizione, avrebbe potuto espressamente prevederlo. Perchè non lo ha fatto?
Anche per questa domanda la risposta è semplice.
L’art. 148 è la norma tributaria riguardante le associazioni volta a stabilire le regole per la “decommercializzazione” dei corrispettivi di attività svolte verso gli associati.
Il legislatore del 2002 e del 2004 non ha quindi voluto appositamente imporre le regole statutarie dell’art. 148 alle SSD, prevedendo invece specifiche clausole per gli statuti delle SSD, tutte rinchiuse solo e soltanto nell’art. 90 della legge 289/2002, come novellato nel 2004, integrabili con le disposizioni del codice civile.
Il quadro di lettura quindi della normativa prevista dall’art. 90 della legge 289/2002 relativamente al contenuto degli statuti delle SSD si può sintetizzare come segue:
1°) Il comma 18 dell’art. 90 si applica alle SSD che quindi non applicano l’art. 148, comma 8, in assenza di uno specifico richiamo in tal senso, senza per ciò perdere il diritto ai benefici fiscali previsti per le ASD;
2°)lo stesso comma 18 dell’art. 90 integra il contenuto degli statuti delle ASD rispetto a quanto previsto dal 148, specificamente per le clausole in quest’ultimo carenti come rilevabile dal seguente quadro sinottico di confronto:
COMMA 18 ART 90 LEGGE 289/2002 | TUIR – ART. 148 |
a) la denominazione; | da integrare |
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attivitàsportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; | da integrare |
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; | da integrare |
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delleattività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,anche in forme indirette; | a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; |
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi didemocrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; | c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vitaassociativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del votosingolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci orendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; |
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; | d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendicontoeconomico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; |
g) le modalità di scioglimento dell’associazione; | da integrare |
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in casodi scioglimento delle società e delle associazioni. | b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; |
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezionedei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.(6) |
Da questo confronto si rileva l’intento del legislatore (del 2002 coordinato con quello del 2004) di voler disciplinare con il comma 18 dell’art. 90 il contenuto minimo dello STATUTO di una SSD senza fine di lucro (nuova figura che si affacciava al panorama “sportivo-fiscale”, ma non “giuridico”: è sempre una SRL), ma abbia al tempo stesso richiamato le ASD ad “integrare-aggiornare” il proprio statuto con le clausole carenti rispetto a quanto stabilito dal 148, comma 8 relative a:
– l’aggiunta nella denominazione sociale della parola “Dilettantistica” (riportata nel comma 17 dell’art. 90);
– l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
– l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
– la modalità di scioglimento dell’associazione.
Da tutto quanto precede si perviene alla conclusione che non si ravvisano obblighi specifici di previsione negli statuti delle SSD di clausole del comma 8 dell’art. 148, essendo sufficiente per le SSD, al fine di poter aver diritto alle agevolazioni fiscali previste per le ASD di cuial comma 1 dell’art. 90 della legge 289/2002, l’inclusione nei propri statuti esclusivamente delle clausole indicate nel comma 18 del medesimo art. 90 della legge 289/2002.
Continua …. la prossima settimana con il capitolo 5
Dott. Donato Foresta
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
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